La circolare ricorda innanzitutto che l'istituto della transazione fiscale regolato dall'art. 182 ter L.F. rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra Fisco e contribuente che si colloca nell’ambito del concordato preventivo (art. 160 L.F. e ss) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F. e ss)
La transazione fiscale consente al contribuente di poter beneficiare di un pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.
La transazione fiscale si pone quindi come strumento diretto a trovare una soluzione condivisa tra imprese ed Amministrazione finanziaria, al fine di contemperare gli interessi erariali con la salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali.
Si tratta di uno strumento innovativo che consente il parziale superamento del principio di indisponibilità del credito erariale, in ragione della necessità di tutelare altri interessi di pari rilievo costituzionale.
La circolare a questo punto, come anticipato in premessa, descrive brevemente gli istituti del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione per poi concentrarsi sul ruolo del professionista attestatore.
La circolare pone particolarmente l'accento sulla funzione della relazione dei professionisti che attestano la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo.
Si tratta infatti di uno strumento di garanzia a favore dei terzi e dei creditori che consente loro di poter assumere scelte ponderate sulla base di informazioni corrette, attendibili e sufficientemente complete.
Ciò in quanto la relazione di attestazione è finalizzata a rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante il piano diretto al riequilibrio della situazione economico-finanziaria ed al risanamento dell’impresa.
Alla luce di quanto previsto dall'art. 180 L.F. e dall'art. 182 bis L.F., la circolare ricorda che la relazione di attestazione è uno degli elementi di cui può avvalersi il Tribunale per omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, anche in mancanza, rispettivamente, del voto o dell’adesione dell’Amministrazione finanziaria.
La relazione di attestazione è dunque un documento idoneo a far acquisire al piano proposto dall’impresa un valore presuntivo, con specifico riferimento alla sua fattibilità ed alla sua convenienza.
In mancanza di un quadro normativo specificatamente dedicato al nucleo minimo di riscontri ed informazioni che devono essere contenute all'interno della relazione di attestazione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative che consentono, in linea generale, di ritenere il rapporto coerente con la finalità che la stessa deve perseguire.
La relazione di attestazione dovrebbe pertanto contenere i rilievi riconducibili alle seguenti due macro aree tematiche aventi ad oggetto l'attività di verifica sulla veridicidità dei dati aziendali e sulla fattibilità tecnico-finanziaria del piano.
La circolare fornisce innanzitutto un'indicazione di natura metodologica in merito alla modalità di svolgimento dell'attività di controllo sulla veridicità dei dati aziendali che il professionista deve effettuare, tenendo conto dell’adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema amministrativo e contabile dell'impresa.
L'attestatore è difatti investito del compito di condurre un'analisi dei dati contabili dell’azienda, con particolare riferimento a quelli che sono direttamente assunti a base della realizzazione del piano.
Un aspetto che può favorire una valutazione positiva è rappresentato, a seconda della dimensione dell'impresa, dalla sussistenza di presidi finalizzati al controllo interno ed all'individuazione dei principali rischi aziendali (c.d. control risk, ineherent risk, detection risk).